RISPOSTA
Il contributo aggiuntivo di € 50.000,00, come disciplinato all’art.7, comma 1, dell’Ordinanza n.2 del 28/09/2021, può essere richiesto esclusivamente per la riparazione delle parti comuni dell’immobile, a condizione che le stesse risultino danneggiate, e solo nei casi in cui il contributo per la riparazione danni lievi non risulti sufficiente. Sono altresì ammesse a contributo le finiture strettamente connesse agli interventi di riparazione delle parti comuni sopra indicati.