RISPOSTA
L’entità del contributo per l’edificio oggetto dell’intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti per le singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze, oltre alle parti comuni dell’edificio per le quali non sia stata presentata istanza ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera d) del decreto-legge. Il contributo aggiuntivo di € 50.000,00 è concesso, in un’unica quota per l’intero immobile, nei casi di unità strutturale in cui insistano o una residenza principale, abituale e continuativa o un’attività produttiva (sempre all’interno di un edificio residenziale) dichiarate inagibili. Nel dettaglio, sulla base delle casistiche presentate, si riportano alcuni esempi che permettono di valutare quando è possibile/non possibile beneficiare dei contributi.