Quali sono i requisiti richiesti per i tecnici incaricati di cui all’art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 e con quali modalità e a cura di quale soggetto deve essere espletata la verifica di cui al D.Lgs 159/2011?

RISPOSTA

Così come previsto dall’art. 1, comma 4, lett. O dell’O.C. n.2/2021: “per «decreto-legge» o «d.l.» si intende il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che riguarda la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 16 agosto 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/06/2019, n. 55 ed ulteriormente modificato dalla legge 156/2019” che all’art. 17, commi 1 e 2, testualmente recita:

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’articolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale  ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2.In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire ne’ aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne’ avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente trasmettendone altresì copia al Commissario. I Commissari possono effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.”

Relativamente ai requisiti di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lvo n. 159/2011 è necessario produrre la “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA” specificando che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al agli artt. 6 e 67 del predetto D.Lvo n. 159.

L’istruttoria delle pratiche è svolta dal Comune in cui ricade l’immobile danneggiato.